PROPOSTE DI LEGGE

Istituzione di un'anagrafe tributaria dei membri del Parlamento

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 78

PROPOSTA DI  LEGGE

d'iniziativa  del  Deputato   NICCOLAI  GIUSEPPE

Presentata VII giugno 1968

 

Istituzione di un'anagrafe tributaria dei membri del Parlamento

 

Onorevoli Colleghi! - Mi rendo perfettamente conto come iniziative del genere possano, da molti, essere considerate manifestazioni anacronistiche, fuori del tempo e della realtà in cui tutti noi siamo immersi. Mi rendo perfettamente conto delle obiezioni che i cultori del diritto potranno sollevare contro la rozzezza giuridica della proposta. Immagino quanti vizi di forma, di legittimità costituzionale potranno piovere su questa iniziativa.

Dò tutto per scontato. Resta però il fatto, innegabile e incontrovertibile che, al di là di ogni questione di diritto, il Parlamento, in tutti questi anni, non ha mai dato, sul terreno della moralità pubblica, un solo illuminante «esempio» al Paese. Ha chiesto al cittadino, spesso, pesanti sacrifici. Non è stato mai capace di dare lui l'esempio, l'esempio trascinatore di chi sa pagare di persona.

La crisi che le istituzioni attraversano e che si fa sempre più grave, è crisi anche morale, è crisi di prestigio, è crisi di autorità. Il cittadino, guardando in alto, ai vertici dello Stato, spesso disperatamente, non trova sollievo alla sua ansia, alla sua sete di onestà e di rettitudine, come ha detto il Presidente della Camera aprendo i lavori del V Parlamento della Repubblica. Disperatamente è lasciato solo davanti al dilemma di essere un cittadino osservante le leggi dello Stato, o farsi «ribelle» dello Stato e delle sue istituzioni, visto che talvolta alcuni di coloro, che delle istituzioni dovrebbero essere i custodi primi, sono i primi a non osservarle.

Ecco perché tale proposta di legge, più che alla mente dei giuristi e dei costituzionalisti, viene affidata al cuore, al sentimento, alla coscienza dei signori parlamentari.

Quale è, infatti, la malattia tipica che, più di ogni altra cosa, colpisce l'uomo politico  italiano?

La sproporzione fra le parole e i fatti.

Cerchiamo, cari onorevoli colleghi, di colmare questa sproporzione, facciamo sì che i fatti precedano le parole, mettendo subito in pratica quelle direttive morali che il Presidente della Camera ha così nobilmente indicate  all'apertura  dei  nostri  lavori:

«Noi dobbiamo», ha detto il Presidente della Camera, «lavorare in una casa di cristallo. Da noi deve partire l'esempio di onestà e rettitudine. Perché il popolo italiano ha sete di onestà. Su questo punto dobbiamo essere intransigenti prima verso noi stessi, se vogliamo poi esserlo verso gli altri. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che la corruzione è nemica della libertà».

È tutto qui. Plachiamo la sete di onestà del nostro popolo. Con l'esempio. Con la rettitudine. Con l'onestà. Con l'intransigenza morale verso noi stessi.

Questa proposta di legge altro non vuole essere che un primo modesto contributo in tale senso.

 

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

È istituita presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica una anagrafe tributaria  dei  parlamentari.

Detta anagrafe dovrà rigorosamente indicare tutti i redditi e patrimoni provenienti da terreni e fabbricati, anche della moglie; proventi di amministratori, dirigenti, revisori, sindaci di società controllate dallo Stato o no; da industrie, commerci, attività industriali e artistiche.

Art. 2

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria sarà affidata alla Commissione finanze e tesoro dei due rami del Parlamento che potrà, in tale caso, avvalersi di una sottocommissione  all'uopo  incaricata.

Art. 3

Per rimpianto dell'anagrafe, di cui all'articolo 1, il parlamentare è tenuto a presentare, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge una scheda, appositamente preparata dalla Commissione finanze e tesoro, in cui risultino i dati indicati nell'articolo 1.

Inoltre gli stessi parlamentari sono tenuti ad aggiornare la predetta scheda entro 15 giorni da ogni variazione reddituaria o patrimoniale.

Art. 4

I nomi dei parlamentari che non adempiranno alla prescrizione di cui all'articolo 3 saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica con comunicazione delle Presidenze della Camera e del Senato.

Art. 5

Ogni cittadino può prendere visione della posizione tributaria di ogni parlamentare, facendone espressa richiesta alla Segreteria generale della Camera, con la procedura stabilita per le petizioni, esclusa la condizione stabilita al n. 3. dell'articolo 108 del Regolamento della Camera.

 

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