Interrogazioni con risposta scritta - Anno 1973

Seduta del 9 febbraio 1973

 

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Ministro dell'interno - Per sapere se sia a conoscenza quanto pubblica il settimanale "ABC", per cui, in un servizio dalla Calabria, si afferma che la mafia locale, in carenza di una azione della polizia, accusata di connivenza con i fascisti, si appresterebbe a «punire gli attentatori fascisti».
Per conoscere se fra i princìpi sempre ribaditi dal Ministro dell'interno, rientrino anche quelli di avere la protezione e la collaborazione dell'onorata società calabrese, resasi famosa per la sua ferocia, i suoi delitti, le sue rapine, le sue estorsioni, i suoi sequestri. (4-02923)

Risposta - Le circostanze ed i fatti riportati nel servizio pubblicato dal settimanale "ABC" del 17 novembre 1972 circa i propositi degli esponenti della mafia di punire gli attentatori fascisti in carenza di un'azione della polizia, servizio che, per altro, ripete le notizie già pubblicate dallo stesso giornalista sullo stesso settimanale in data 11 dicembre 1970, non hanno trovato alcun riscontro obiettivo, nonostante il particolare impegno col quale sono state espletate le indagini disposte, in entrambi le occasioni, dal magistrato competente.
Il Sottosegretario di Stato: Sarti

 

 

Seduta del 27 febbraio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia - Per sapere se sia esatto il fatto che nella notte fra il 27 e il 28 ottobre 1972, i carabinieri hanno fermato, in Pisa, due giovani, Lamberti Lamberto e Mennucci Mauro che, espulsi dal MSI da tempo «per atti contrari alle finalità e alla morale del MSI», scrivevano sui muri di Pisa frasi contro il segretario nazionale del MSI, il deputato locale, e lo stesso MSI.
Per sapere quali relazioni vi siano fra l'episodio su riferito e il fatto che tali scritte, contrariamente al solito, venivano cancellate immediatamente, in perfetta collaborazione, da operai dell'amministrazione comunale e elementi di "Lotta continua".
Per sapere se sia esatto che i manifesti di "Lotta continua" e relativa affissione, vengono pagati dall'amministrazione comunale. (4-02297)

Risposta - Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 1972, in alcune località della periferia di Pisa, furono tracciate scritte inneggianti ad "Ordine nuovo" del seguente tenore: W il 28 ottobre; MSI no, RSI sì; MSI tradisce - ON; MSI si arrende, i fascisti no; W Niccolai antifascista; MSI = traditori.
Altre scritte erano state tracciate la notte precedente, tra le quali una del seguente tenore: W Almirante antifascista.
Nel pomeriggio del 28 ottobre 1972 un gruppo di giovani estremisti del movimento "Lotta continua" mosso in corteo per le vie cittadine, procedeva alla cancellazione delle scritte.
Nella, notte fra il 28 e 29 ottobre, poi, nel corso dei servizi di prevenzione, militari dell'Arma dei carabinieri fermavano nei pressi dello stadio comunale, e denunziavano a piede libero, due giovani identificati per Lamberto Lamberti e Mauro Mennucci, trovati in possesso di armi improprie (una noccoliera, un pugnale e un manganello di gomma) e responsabili di aver imbrattato i muri dello stadio suddetto, e di vicine abitazioni civili, con scritte abusive in contrapposizione ad altre in rosso tracciate da elementi di opposta tendenza.
In sostanza, i due giovani avevano, durante detta notte rovesciato, con aggiunte e cancellazioni in nero, il significato di alcune frasi antifasciste precedentemente tracciate in rosso.
Tali fatti sono stati immediatamente riferiti all'autorità giudiziaria con dettagliato rapporto delle forze di polizia.
Non si è in grado di riferire se e quali relazioni vi siano fra gli episodi suindicati e la circostanza che le scritte citate sono state cancellate anche da operai dell'amministrazione comunale.
Sta di fatto che, ogni qualvolta vengono notate -con identificazione o meno degli autori- scritte abusive sui muri e sulle strade, di qualsiasi intonazione politica, se ne dà notizia all'ufficio comunale competente, con invito a procedere alla relativa cancellazione.
Non si hanno, per il momento, elementi per confermare o smentire l'asserito pagamento dei manifesti di "Lotta continua" e della relativa affissione da parte dell'amministrazione comunale in questione, circostanza sulla quale questo Ministero si riserva di svoljere accertamenti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Sarti.
 


 

Seduta del 27 febbraio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Ministro delle finanze - Per sapere se gli stabilimenti balneari, in quanto pubblici esercizi, godranno, come del resto gli alberghi, della riduzione dell'aliquota IVA dal 12 per cento al 6 per cento. (4-02378)

Risposta - I servizi resi dagli stabilimenti balneari non figurano tra quelli elencati nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, per i quali, in conformità con quanto disposto dall'articolo 5, punto 4), della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, è prevista in luogo dell'aliquota normale del 12 per cento, l'aliquota ridotta del 6 per cento.
Atteso il carattere tassativo della normativa in questione, non è possibile estendere per analogia il beneficio di cui trattasi a servizi diversi da quelli nella tabella stessa specificamente indicati.
Il Ministro: Valsecchi.


 

Seduta del 27 febbraio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri - Per conoscere i motivi per i quali il 23 ottobre 1972, trentesimo anniversario della battaglia di El Alamein, nessun membro del Governo ha partecipato alla cerimonia in onore dei caduti, quando tante famiglie italiane, per mettere un fiore sulla tomba del loro congiunto, avevano sopportato sacrifici non indifferenti.
Per conoscere ì motivi per i quali non sì è permesso ai familiari dei caduti, fino all'arrivo dell'ambasciatore, avvenuto dopo le dodici, di entrare nell'ossario.
Per sapere i motivi per cui anche il piccolo museo e la costruzione situata sulla quota 131 sono stati tenuti chiusi. (4-02686)

Risposta - Come nelle precedenti occasioni, la tradizionale celebrazione dell'anniversario della battaglia di El Alamein è stata organizzata anche quest'anno da Associazioni reduci senza l'intervento diretto del Governo, che non ha per altro mancato di fornire ogni assistenza per il buon esito delle manifestazioni programmate. La presenza, di un membro del Governo non rientra quindi nel carattere della celebrazione svoltasi lungo le linee seguite negli anni passati.
Data comunque la particolare importanza che si è voluta dare alla manifestazione in ricorrenza del trentesimo anniversario, è stato naturalmente necessario, tenuto conto della presenza di un migliaio di partecipanti, stabilire un ben preciso programma perché il rito si svolgesse con solennità ed ordine. È stato perciò disposto che l'accesso al sacrario avesse luogo in corteo, con alla lesta le autorità egiziane ed italiane, le medaglie d'oro, gli esponenti del comitato organizzatore ed i portatori di labari e stendardi. È quindi naturale che si sia cercato di evitare che i partecipanti entrassero alla spicciolata nel sacrario prima dell'inizio della cerimonia, che comprendeva anche l'inaugurazione dei nuovi locali del museo, tenuto ovviamente chiuso fino al momento della sua apertura ufficiale. Se alcuni inconvenienti possono esservi stati, quali quelli segnalati dall'interrogante, ciò non sembra debba ascriversi a difetto dell'organizzazione ma al ritardo della nave che trasportava dall'Italia il maggior numero di pellegrini ed alla diversa velocità dei vari torpedoni impiegati per il loro afflusso ad El Alamein, il che ha sconsigliato, per non aumentare il disagio dei pellegrini già giunti, di attendere che tutti fossero già sul posto per dare inizio alla cerimonia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Bemporad


 

Seduta del 2 maggio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Per conoscere se, in relazione all'intervista rilasciata al settimanale "L'Espresso" dall'onorevole Andreotti ed in particolare circa quanto asserito sulle indagini compiute dalla Commissione incaricata di accertare i profitti di regime, intenda pubblicare gli atti della Commissione nominata nel 1944 e incaricata di accertare i profitti di regime. (4-00822)

Risposta - In mancanza di formali relazioni conclusive sugli aspetti della avocazione di beni -a suo tempo disposta per profitti di regime- sono stati raccolti gli elementi necessari a configurare, in materia, una visione globale delle effettive dimensioni del problema.
In occasione degli accertamenti è emerso -tenuto anche conto dei dissequestri promossi per restituire, ai legittimi proprietari, talune minime fortune mobiliari, che avevano costituito oggetto di indebite appropriazioni- che la somma globale introitata, in base al gettito dei ruoli fino a tutto il 1971, ammonta a lire 18.652.304.540;
È altresì risultato che, per effetto di confische disposte, sono pervenute all'erario unità immobiliari per un valore complessivo di lire 4.853.863.128.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Evangelisti


 

Seduta del 2 maggio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno - Per sapere se siano a conoscenza dello Stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i cacciatori della Toscana dinanzi ad un calendario venatorio non uniforme per tutta la Regione, in quanto la provincia di Siena, la più importante venatoriamente in Toscana, ha adottato per la caccia controllata, condizioni di assoluto privilegio per i propri cacciatori, consentendo a questi ultimi di cacciare sul «proprio terreno» tre giorni la settimana a libera scelta e, con ciò, mettendoli nella condizione di cacciare altri tre giorni nelle province toscane.
Per sapere se siano a conoscenza del fatto che vari tentativi per trovare un accordo ragionevolmente valido, non hanno avuto esito per il «no» deciso della provincia di Siena, e per l'altrettanto «no» posto dai comitati della caccia di uniformarsi alle decisioni di Siena.
Per conoscere i motivi per cui la Regione, contrariamente a quanto affermato in più occasioni, non ha preso provvedimenti idonei a legalizzare, su tutta l'area della Regione, decisioni eguali per tutti i cacciatori, e se ciò si debba al fatto che gli indirizzi presi dai comitati provinciali della caccia della Toscana sono, sotto molti aspetti, illegali, come quello riguardante le limitazioni stabilite per le riserve. (4-01337)

Risposta - Il Ministro è a conoscenza degli inconvenienti segnalati dall'interrogante, ma non ha poteri per intervenire per porvi rimedio, in quanto, come è ben noto, ai termini dell'articolo 1 -lettera 0- del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, le funzioni amministrative riguardanti l'esercizio della caccia, ivi compreso il calendario venatorio, nonché la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia, sono state trasferite alle Regioni.
Comunque, inconvenienti del genere saranno superati allorché sarà operata una legge-quadro sulla caccia che stabilisca i princìpi fondamentali entro i quali le Regioni potranno emanare norme legislative in tale materia.
A questo fine, il Ministero già da tempo ha diramato un apposito disegno di legge, recante, appunto, princìpi fondamentali in materia di difesa della fauna selvatica, caccia e pesca.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Natali


 

Seduta del 2 maggio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE e BIRINDELLI - Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Per sapere:
1) se sia a conoscenza della gravissima situazione in cui versano gli operatori agricoli della provincia di Siena che, secondo quanto già accertato dagli uffici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, hanno perduto quasi interamente i loro raccolti a causa delle avversità atmosferiche;
2) se sia a conoscenza del fatto che i predetti operatori agricoli si trovano nella assoluta impossibilità di far fronte agli impegni e alle scadenze cambiarie, delle retribuzioni agli operai ai mutui degli investimenti;
3) se a tutt'oggi da parte del Governo sia stata realizzata qualche concreta provvidenza a favore delle categorie danneggiate;
4) se corrisponda a verità il fatto che il Ministro avrebbe negato l'applicazione degli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nata come fondo di solidarietà nazionale;
5) se sia a conoscenza del fatto che la categoria interessata è entrata in agitazione e se di fronte a questa situazione, ritenga ne cessano e urgente adottare tutte le misure ordinarie possibili e quelle straordinarie atte ad aiutare le categorie agricole nell'attuale momento di gravissima crisi anche per evitare che le aziende siano costrette a licenziare o a porre numerosi operai in cassa integrazione. (4-02602)

Risposta - Con decreto interministeriale del 30 settembre 1972, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" n. 313 del 2 dicembre 1972, è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi nella provincia di Siena nei giorni 11, 18, 19 e 27 luglio 1972, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie della stessa provincia, danneggiate dalle grandinate del 17 e 25 luglio 1972, nell'ambito delle quali possono essere applicate le provvidenze contributive e contributivo-creditizie, di cui all'articolo 5 della citala legge n. 364, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrali per effetto della perdita del prodotto.
Il Ministro: Natali.


 

Seduta del 12 giugno 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione - Per sapere se sia vero che all'atto dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente la nuova disciplina delle ex-carriere speciali sono insorti numerosi dubbi interpretativi, in particolare per quanto attiene all'inquadramento dei segretari principali non muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre già si manifesterebbero contrasti con le organizzazioni sindacali del personale interessato per quanto concerne la valutazione delle anzianità dei segretari principali, ai fini della promozione a direttore di sezione o qualifiche equiparate.
L'interrogante desidera, altresì, sapere se si ritenga opportuno emanare una circolare interpretativa che, chiarendo il significato delle varie disposizioni del decreto citato, eviti dannose polemiche e soprattutto la possibilità che la ipotizzata interpretazione restrittiva, per altro in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge, dia luogo a numerosi ricorsi. (4-02693)

Risposta - Contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione nessun quesito è pervenuto; il che fa legittimamente supporre che non sono sorti dubbi interpretativi in ordine al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.
Né si ha notizia di esistenza di contrasti interpretativi tra le organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate.
Per quanto attiene in particolare all'inquadramento dei segretari principali e superiori non muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado nessun dubbio che essi, a norma del 1° comma dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319, sono inquadrati nella qualifica di consigliere od equiparata alla seconda classe di stipendio.
Qualora pervenissero quesiti sulla interpretazione delle disposizioni da parte delle amministrazioni, interessate o da organismi sindacali di categoria, sarà cura di questo ufficio di emanare una circolare al fine di chiarire i dubbi sorti e le eventuali errate interpretazioni delle norme in questione.
Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: Cava


 

Seduta del 12 giugno 1973

NICCOLAI GIUSEPPE e ALFANO - Al Ministro del tesoro - Per conoscere:
1) premesso che l'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 595, dispone a far data dal 1° gennaio 1973, l'entrata in vigore della indennità integrativa speciale mensile per lo adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra;
2) premesso che la misura della indennità integrativa speciale deve essere determinata annualmente in base alle variazioni percentuali dell'indice del Costo della vita rilevata nell'anno 1972 rispetto al 1971 e negli anni successivi rispetto a quelli immediatamente precedenti secondo le modalità stabilite dalla legge 27 maggio 1959, n. 234 in quanto applicabili, se la percentuale della indennità integrativa speciale sia già stata determinata per l'anno 1972 e in quale ammontare.
Si chiede, inoltre di conoscere se sia stata già posta in pagamento oppure quando sia possibile prevederne la erogazione. (4-04623)

Risposta - Le variazioni percentuali del costo della vita, rilevate nell'anno 1972 rispetto al 1971, sono state rese note dall'Istituto centrale di statistica alla fine dello scorso mese di gennaio 1973.
L'indice di aumento è risultato del 6,60 per cento e, in conseguenza, con decreto ministeriale 31 gennaio 1973, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 4 aprile 1973, n. 87, è stata disposta l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione di guerra nei limiti previsti dall'articolo 25 della legge n. 585 del 1971, rapportata alla suindicata percentuale, arrotondata al 7 per cento per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
Allo scopo di assicurare nel più breve tempo possibile la corresponsione dell'indennità agli aventi diritto, è stato stabilito di inviare a tutti i pensionati di guerra un apposito modulo, a mezzo del quale, tra l'altro, gli interessati debbono sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell'indennità stessa.
Con tale sistema sono stati evitati agli interessati l'obbligo di presentare domanda ed agli uffici l'onere di effettuare complessi e laboriosi accertamenti istruttori.
Inoltre, dopo averne accertata la validità, le dichiarazioni suddette, con procedura straordinaria, saranno tutte inviate al centro contabilità spese fisse presso la direzione provinciale del tesoro di Roma, il quale, con procedimento automatizzato, provvederà a liquidare quanto dovuto a ciascun pensionato.
Istruzioni in proposito sono già state impartite ai dipendenti uffici con circolare del 6 aprile 1973, n. 274/45521 alla quale sono state allegate apposite tabelle da cui risultano gli importi della indennità spettanti, alle varie categorie di beneficiari.
Il Ministro: Malagodi


 

Seduta del 12 giugno 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Ministro dell'interno - Per sapere se i manifesti di solidarietà per il Vietnam, per i metalmeccanici, per alcuni magistrati, per il riconoscimento della Repubblica democratica tedesca, affissi dalle amministrazioni comunali, sono esenti, o no, dai diritti sulle pubbliche affissioni, a norma del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. (4-04787)

Risposta - Per l'articolo 34, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del comune, esposti nell'ambito del proprio territorio.
Stante la tassatività della cennata disposizione, è da escludersi che ai manifesti di che trattasi possa rendersi applicabile il beneficio fiscale esonerativo contemplato dalla su citata norma, non essendo possibile considerare attinente alle attività istituzionali dell'ente il tipo e la funzione delle affissioni in argomento.
Dette affissioni, per altro, godono del beneficio del 50 per cento del tributo relativo, rientrando nella previsione legislativa recata dall'articolo 33 del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 639.
Il Ministro: Valsecchi


 

Seduta del 12 giugno 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Ministro di grazia e giustizia - Per conoscere quali motivazioni adduca un magistrato della pretura di Pontedera (Pisa) nella sua richiesta di aspettativa, aspettativa di cui gode in un tranquillo e defilato albergo a Lido Camaiore.
Se sia esatto che tale magistrato si è sempre distinto, con una generosità senza pari, nella sacrosanta lotta contro tutti i pregiudizi borghesi; nel chiedere la liberazione dei popoli soggetti a regime capitalistico, e dai popoli anche quella che imprigiona, così impietosamente, le famiglie italiane; e come la sublimazione di questa teoria lo abbia sempre portato ad affermare i diritti dell'amore avanti a tutto, in quanto anche la moglie e i figli sono pregiudizi che, ormai, la guerra del Vietnam ha spezzato.
Per sapere se sia esatto che detto magistrato, sulla base di questa, più che professata, testimonianza fede, per cui ha preso, il volo con la consorte del pretore dirigente, lasciando per strada moglie e figli, scriverà un trattato tendente a dimostrare che, partendo proprio dalla «liberazione» del Vietnam, si può, con facilità, arrivare alle donne (degli altri) e alla loro totale liberazione, un concetto questo sul quale il femminismo, secondo tale magistrato, stenta a compenetrarsi. (4-05281)

Risposta - Alla data odierna non risulta pervenuta, né a questo Ministero né al Consiglio superiore della magistratura, una istanza per la concessione dell'aspettativa da parte del dottor Vincenzo Pupa pretore in sottordine nella pretura di Pontedera.
Circa il comportamento di detto magistrato nella vita privata, censurato nella interrogazione, si informa che il presidente della Corte di appello di Firenze ha riferito che presso la detta pretura era venuta a determinarsi una grave situazione a causa della relazione intima contratta dal dottor Pupa con la moglie di altro magistrato. Ha aggiunto il presidente della Corte che «l'episodio, venuto a conoscenza dell'opinione pubblica, ha suscitato sfavorevoli commenti che hanno gravemente leso la considerazione ed il rispetto nei confronti dei due magistrati, impedendo loro di esercitare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario».
In considerazione di quanto sopra il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha iniziato l'azione disciplinare nei confronti del dottor Pupa, informando al riguardo questo Ministero.
Con nota in data odierna il Ministro di grazia e giustizia ha proposto al Consiglio superiore della magistratura un provvedimento di trasferimento.
Il Ministro: Gonella


 

Seduta del 30 luglio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia - Per sapere se sia esatto che, in relazione all'inchiesta sul caso Feltrinelli-brigate rosse, si è avuto un incontro a Pisa fra il sostituto procuratore dottor Sossi e il giudice istruttore del tribunale di Pisa, dottor Mazzocchi;
se sia esatto che tutta la vicenda legata alle brigate rosse si sposterà, per competenza, a Pisa in quanto legata al caso Corbara e, in particolare, a due omicidi, quello del giovane universitario Persoglio e dell'oste Serragli;
se sia esatto che quando, presso l'ufficio del geometra Alessandro Corbara, sito nell'amministrazione provinciale di Pisa, fu ritrovato dell'esplosivo «capace di far saltare l'intero palazzo dell'amministrazione provinciale» (così come scrissero i giornali), il Corbara, prima che si procedesse ad aprire i cassetti della sua scrivania e dell'armadio, volle la presenza del di lui zio Favilla Girano, in quanto costui risultava consegnatario delle chiavi;
per sapere se sia esatto che nei cassetti, aperti con le chiavi in consegna al Favilla Cirano, sono stati rinvenuti, insieme con l'esplosivo, diversi appunti riguardanti caserme, esplosivi, dislocazione di forze di polizia, carabinieri, esercito, eliporti, campi di aviazione, preparazione di radio trasmittenti e riceventi, schedari;
per sapere se sia esatto che il Cirano Favilla risulti amministratore unico della società a responsabilità limitata "La Pisana", via Fratti, 21 Pisa, con finalità di «acquisto, costruzione, miglioramento e gestione di immobili urbani nonché la loro conduzione e amministrazione»;
se sia esatto che tale società "La Pisana" risulta costituita il 5 febbraio 1964, con durata al 31 dicembre 1999;
per sapere se sia esatto che in via Fratti n. 21, sede della società "La Pisana", sorge oggi la nuova sede del PCI. (4-01693)

Risposta - La procura generale di Firenze, sentita l'autorità giudiziaria di Pisa che conduce l'istruzione formale nel procedimento penale contro il geometra Alessandro Corbara, cui la interrogazione particolarmente si riferisce, ha fatto anzitutto presente che può essere data risposta solo a quelle domande poste nella interrogazione medesima che non comportano violazione del segreto istruttorio.
Si è pertanto in grado di comunicare quanto appresso. Il giudice istruttore del tribunale di Pisa dottor Pier Luigi Mazzocchi ha effettivamente ricevuto nella scorsa estate, la visita del sostituto procuratore della Repubblica dottor Sossi per motivi attinenti al suo ufficio.
Lo stesso giudice istruttore non è in grado di dare risposta al quesito, posto nella interrogazione, sulla possibilità che il procedimento penale concernente le brigate rosse trattato in un ufficio giudiziario di altro distretto sia inviato per competenza a Pisa, in quanto collegato con il predetto procedimento nei confronti del geometra Corbara, poiché non sono prevedibili le intenzioni al riguardo dei giudici che si occupano attualmente della vicenda delle brigate rosse, i quali soli sarebbero competenti ad ordinare la trasmissione degli atti relativi alla procura di Pisa previa declaratoria di incompetenza.
Circa la società cui sarebbe interessato il Cirano Favilla nominato nella interrogazione, sulla base delle indagini svolte dall'autorità di pubblica sicurezza è risultato che il Favilla residente a Pisa, via San Lorenzo 50, è amministratore unico della società a responsabilità limitata "La Pisana", con sede in Pisa, via Fratti n. 21, che ha per scopo l'acquisto, costruzione, miglioramento e gestione di immobili urbani, nonché conduzione e amministrazione degli stessi.
Tale società è stata costituita il 5 febbraio 1964, con durata fino al 31 dicembre 1999; ha un capitale sociale di lire 900 milioni; venne iscritta il 29 febbraio 1964 nel registro delle ditte della camera di commercio di Pisa; ha sede in Pisa, nella via Fratti n. 21, nello stesso stabile dove si trova la Federazione provinciale del PCI.
Il Ministro di grazia e giustizia: Gonella


 

Seduta del 30 luglio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia - Per sapere di quali elementi le autorità competenti sono in possesso, in relazione all'assassinio del commissario Calabresi, dei tre carabinieri del goriziano, all'attentato terroristico di Trieste, alla distruzione delle sedi del settimanale "Candido" e della Federazione del PSI di Milano, per comprovare che simili atti criminosi siano stati eseguiti «su commissione», da elementi dell'associazione "Settembre nero", che, in tal modo, ripagherebbero organizzazioni della sinistra italiana;
per conoscere i nomi dei parlamentari italiani che, nel 1970, parteciparono a Palermo, insieme con i rappresentanti dell'organizzazione terroristica araba Al Fatah, al convegno «Mediterraneo 70»;
per sapere se sia esatto che a tale convegno erano presenti esponenti di primo piano della sinistra democristiana. (4-01694)

Risposta - In base alle notizie pervenute dalle competenti procure generali presso le corti d'appello di Milano e di Trieste, che nell'istruzione dei procedimenti penali relativi ai reati segnalati nella interrogazione in corso nei rispettivi distretti, non è sinora risultata l'esistenza di un mandato criminoso da parte della organizzazione terroristica palestinese denominata "Settembre nero".
Nulla risulta, poi, a questo Ministero ed all'autorità giudiziaria in merito alla partecipazione di parlamentari italiani al convegno "Mediterraneo 70" svoltosi a Palermo con l'intervento di rappresentanti dell'organizzazione terroristica araba Al Fatah.
Il Ministro: Gonella
 


 

Seduta del 30 luglio 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Ministro di grazia e giustizia - Per sapere se sussistano rapporti -e quali- fra il giudice d'Ambrosio e la relazione de "l'Espresso" o i suoi collaboratori. (4-01696)

Risposta - Il presidente della corte d'appello di Milano, interessato al riguardo, ha escluso decisamente che il giudice istruttore dottor Gerardo D'Ambrosio intrattenga rapporti con la redazione de "l'Espresso" o con i suoi collaboratori. Ha aggiunto il presidente della corte che il predetto magistrato al quale, come è noto, sono state negli ultimi tempi affidate istruttorie relative a fatti di larga risonanza nell'opinione pubblica, si trova sovente ad essere letteralmente «assediato» da giornalisti in cerca di notizie, alla cui curiosità non indulge molto.
Il Ministro: Gonella


 

Seduta del 25 settembre 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Ministro dei trasporti e dell' aviazione civile - Per conoscere i motivi per cui le ferrovie dello Stato, a diversità della motorizzazione civile, erogano, agli ex dipendenti delle basi NATO, salari che non tengono conto della qualifica stabilita dalla Presidenza del Consiglio. (4-03621)

Risposta - A norma della legge 9 marzo 1971, n. 98, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, numerosi ex dipendenti di organismi operanti sul territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica sono stati destinali all'Azienda ferroviaria per l'assunzione in impiego.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge, gli interessali debbono considerarsi assunti in qualità di personale non di ruolo nelle qualifiche di capo operaio, operaio specializzato ed operaio qualificato.
Poiché la legge n. 98 del 1971 e i decreti presidenziali non specificano il trattamento economico da corrispondere, sono state impartite disposizioni affinché tutti gli interessati possano beneficiare, dalla data della effettiva assunzione, del trattamento economico correlato alla qualità di operaio qualificato (parametro 129), con riserva di eventuali regolarizzazioni.
Contemporaneamente è stato interessato il Ministero del tesoro al fine di conoscere la possibilità di applicazione nel caso di specie del trattamento economico previsto per il personale di ruolo (parametro iniziale 129 per l'operaio qualificato; parametro iniziale 165 per l'operaio specializzato; secondo parametro -190- dell'operaio specializzato per il capo operaio), e della progressione paramedica nell'ambito della rispettiva qualifica di assunzione.
In merito è stata posta in rilievo la circostanza che il riferimento esplicito fatto dall'articolo 1 della legge n. 98 del 1971 alla legge 5 marzo 1971, n. 90, che, come è noto, disciplina, il personale operaio dello Stato, esclude ogni possibilità di sistemazione nell'ambito dell'azienda ferroviaria per i destinatari della predetta legge n. 98.
Pertanto, a seguito di una riunione tenutasi tra funzionari di questo dicastero e del Ministero del tesoro unitamente ai rappresentanti sindacali, si è convenuto che una soluzione possibile fosse quella di restituire alla presidenza stessa gli ex dipendenti SETAF perché provveda ad assegnarli ad altri dicasteri, ove possano trovare una utilizzazione consentita dalla legge n. 98 del 197Ì.
Per altro, le stesse organizzazioni sindacali hanno nel frattempo provveduto ad interpellare per le vie brevi gli interessati per conoscere in merito il loro parere.
Da tale indagine sarebbe emerso che mentre una parte è disponibile al trasferimento, gli altri (circa 120) intendono rimanere definitivamente alle dipendenze dell'azienda ferroviaria.
Per tali motivi si è reso necessario, prima di prospettare la questione nel senso sopra indicato alla Presidenza del Consiglio, effettuare un'indagine ufficiale, nel corso della quale ciascun interessato possa far conoscere la propria decisione in merito al trasferimento.
Tale dichiarazione, rilasciata nel pieno rispetto delle volontà individuale, permetterà a coloro che avranno liberamente accettato il trasferimento di essere immediatamente posti a disposizione della Presidenza del Consiglio, con l'intesa che il passaggio da questo ad altro dicastero avverrà senza alcuna soluzione di continuità.
Coloro invece che si dichiareranno indisponibili al passaggio in questione, potranno essere successivamente inquadrati nei ruoli organici dell'azienda ricorrendo ad un provvedimento normativo specifico.
Il Ministro: Preti


 

Seduta del 25 settembre 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Ministro della difesa - Per conoscere i motivi per i quali il personale del battaglione sabotatori paracadutisti di Livorno, personale la cui formazione è costata anni di sacrifici e ingenti spese, viene ora sottoposto ad esame con l'intento di far decadere parte di tale personale della specializzazione di guastatore paracadutista, trasferendolo a reparti di fanteria.
Per sapere da chi è composta questa commissione di esame e se sia esatto che all'esame viene sottoposto tutto il battaglione. (4-05546)

Risposta - Il personale del battaglione sabotatori paracadutisti è soggetto all'esame di accertamento delle qualità fisiche e professionali normalmente al verificarsi delle seguenti circostanze: accertato e prolungato decadimento del rendimento (per età, malattia, usura fisica, ecc.); all'atto del rientro al reparto dopo lunghe assenze (malattie, ricoveri ospedalieri, servizio presso altri comandi, ecc.).
Ciò in relazione alle necessità di evitare che sabotatori diventati non idonei siano sottoposti a rischi e sforzi non più sostenibili.
La commissione è presieduta dal comandante del battaglione e ne fanno parte altri due ufficiali dello stesso battaglione.
Il Ministro: Tanassi


 

Seduta del 25 settembre 1973

NICCOLAI GIUSEPPE - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni - Per conoscere i motivi per i quali lunedì 28 maggio 1973, sia l'ufficio postale di Pomarance (Pisa), sia quello di Volterra (Pisa), si sono rifiutati di inoltrare un telegramma di solidarietà inviato all'onorevole Giorgio Almirante da parte della cittadina Pontanelli Germana.
Quali provvedimenti intenda prendere in ordine a questo grave atto che viola la legge e la Costituzione della Repubblica italiana. (4-05795)

Risposta - In base alla normativa posta nell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della. Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel caso in cui nel testo di un telegramma presentalo per l'accettazione ad un ufficio postale si riscontrino frasi, parole, disegni irriguardosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti, l'ufficio è tenuto ad invitare il mittente a sottoscrivere il modello di telegramma esibito, previo accertamento dell'identità personale del mittente si esso.
Qualora riceva un rifiuto a tale invito, l'ufficio deve inviare immediatamente il telegramma al pretore perché si pronunci sulla sua inoltrabilità.
Senza pregiudizio della eventuale azione penale, il pretore decide se il telegramma deve aver corso, con decreto motivato, che va notificato nello stesso giorno della sua emanazione.
È proprio per accertare se, nel caso dell'episodio segnalato dall'interrogante è stata o meno osservata la rigorosa procedura stabilita dalle disposizioni del citato articolo 11 che è stata disposta un'apposita indagine ispettiva, tuttora in corso di svolgimento.
Sulla base delle risultanze che se ne ricaveranno saranno eventualmente adottati i provvedimenti del caso.
Il Ministro: Togni

 


 

Ringraziamo il ricercatore Andrea Biscàro - http://www.ricercando.info - e la Camera dei Deputati

per averci dato la possibilità di pubblicare queste interrogazioni