Seduta del 9 febbraio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Ministro dell'interno - Per sapere se sia a conoscenza quanto
pubblica il settimanale "ABC", per cui, in un servizio dalla
Calabria, si afferma che la mafia locale, in carenza di una azione
della polizia, accusata di connivenza con i fascisti, si
appresterebbe a «punire gli attentatori fascisti».
Per conoscere se fra i princìpi sempre ribaditi dal Ministro
dell'interno, rientrino anche quelli di avere la protezione e la
collaborazione dell'onorata società calabrese, resasi famosa per la
sua ferocia, i suoi delitti, le sue rapine, le sue estorsioni, i
suoi sequestri. (4-02923)
Risposta - Le
circostanze ed i fatti riportati nel servizio pubblicato dal
settimanale "ABC" del 17 novembre 1972 circa i propositi degli
esponenti della mafia di punire gli attentatori fascisti in carenza
di un'azione della polizia, servizio che, per altro, ripete le
notizie già pubblicate dallo stesso giornalista sullo stesso
settimanale in data 11 dicembre 1970, non hanno trovato alcun
riscontro obiettivo, nonostante il particolare impegno col quale
sono state espletate le indagini disposte, in entrambi le occasioni,
dal magistrato competente.
Il Sottosegretario di Stato: Sarti
Seduta del 27 febbraio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia - Per sapere se sia
esatto il fatto che nella notte fra il 27 e il 28 ottobre 1972, i
carabinieri hanno fermato, in Pisa, due giovani, Lamberti Lamberto e
Mennucci Mauro che, espulsi dal MSI da tempo «per atti contrari alle
finalità e alla morale del MSI», scrivevano sui muri di Pisa frasi
contro il segretario nazionale del MSI, il deputato locale, e lo
stesso MSI.
Per sapere quali relazioni vi siano fra l'episodio su riferito e il
fatto che tali scritte, contrariamente al solito, venivano
cancellate immediatamente, in perfetta collaborazione, da operai
dell'amministrazione comunale e elementi di "Lotta continua".
Per sapere se sia esatto che i manifesti di "Lotta continua" e
relativa affissione, vengono pagati dall'amministrazione comunale.
(4-02297)
Risposta - Nella
notte tra il 27 e il 28 ottobre 1972, in alcune località della
periferia di Pisa, furono tracciate scritte inneggianti ad "Ordine
nuovo" del seguente tenore: W il 28 ottobre; MSI no, RSI sì; MSI
tradisce - ON; MSI si arrende, i fascisti no; W Niccolai
antifascista; MSI = traditori.
Altre scritte erano state tracciate la notte precedente, tra le
quali una del seguente tenore: W Almirante antifascista.
Nel pomeriggio del 28 ottobre 1972 un gruppo di giovani estremisti
del movimento "Lotta continua" mosso in corteo per le vie cittadine,
procedeva alla cancellazione delle scritte.
Nella, notte fra il 28 e 29 ottobre, poi, nel corso dei servizi di
prevenzione, militari dell'Arma dei carabinieri fermavano nei pressi
dello stadio comunale, e denunziavano a piede libero, due giovani
identificati per Lamberto Lamberti e Mauro Mennucci, trovati in
possesso di armi improprie (una noccoliera, un pugnale e un
manganello di gomma) e responsabili di aver imbrattato i muri dello
stadio suddetto, e di vicine abitazioni civili, con scritte abusive
in contrapposizione ad altre in rosso tracciate da elementi di
opposta tendenza.
In sostanza, i due giovani avevano, durante detta notte rovesciato,
con aggiunte e cancellazioni in nero, il significato di alcune frasi
antifasciste precedentemente tracciate in rosso.
Tali fatti sono stati immediatamente riferiti all'autorità
giudiziaria con dettagliato rapporto delle forze di polizia.
Non si è in grado di riferire se e quali relazioni vi siano fra gli
episodi suindicati e la circostanza che le scritte citate sono state
cancellate anche da operai dell'amministrazione comunale.
Sta di fatto che, ogni qualvolta vengono notate -con identificazione
o meno degli autori- scritte abusive sui muri e sulle strade, di
qualsiasi intonazione politica, se ne dà notizia all'ufficio
comunale competente, con invito a procedere alla relativa
cancellazione.
Non si hanno, per il momento, elementi per confermare o smentire
l'asserito pagamento dei manifesti di "Lotta continua" e della
relativa affissione da parte dell'amministrazione comunale in
questione, circostanza sulla quale questo Ministero si riserva di
svoljere accertamenti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Sarti.
Seduta del 27 febbraio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Ministro delle finanze - Per sapere se gli stabilimenti balneari,
in quanto pubblici esercizi, godranno, come del resto gli alberghi,
della riduzione dell'aliquota IVA dal 12 per cento al 6 per cento.
(4-02378)
Risposta - I servizi
resi dagli stabilimenti balneari non figurano tra quelli elencati
nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, per i
quali, in conformità con quanto disposto dall'articolo 5, punto 4),
della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n.
825, è prevista in luogo dell'aliquota normale del 12 per cento,
l'aliquota ridotta del 6 per cento.
Atteso il carattere tassativo della normativa in questione, non è
possibile estendere per analogia il beneficio di cui trattasi a
servizi diversi da quelli nella tabella stessa specificamente
indicati.
Il Ministro: Valsecchi.
Seduta del 27 febbraio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa
e degli affari esteri - Per conoscere i motivi per i quali il 23
ottobre 1972, trentesimo anniversario della battaglia di El Alamein,
nessun membro del Governo ha partecipato alla cerimonia in onore dei
caduti, quando tante famiglie italiane, per mettere un fiore sulla
tomba del loro congiunto, avevano sopportato sacrifici non
indifferenti.
Per conoscere ì motivi per i quali non sì è permesso ai familiari
dei caduti, fino all'arrivo dell'ambasciatore, avvenuto dopo le
dodici, di entrare nell'ossario.
Per sapere i motivi per cui anche il piccolo museo e la costruzione
situata sulla quota 131 sono stati tenuti chiusi. (4-02686)
Risposta - Come nelle
precedenti occasioni, la tradizionale celebrazione dell'anniversario
della battaglia di El Alamein è stata organizzata anche quest'anno
da Associazioni reduci senza l'intervento diretto del Governo, che
non ha per altro mancato di fornire ogni assistenza per il buon
esito delle manifestazioni programmate. La presenza, di un membro
del Governo non rientra quindi nel carattere della celebrazione
svoltasi lungo le linee seguite negli anni passati.
Data comunque la particolare importanza che si è voluta dare alla
manifestazione in ricorrenza del trentesimo anniversario, è stato
naturalmente necessario, tenuto conto della presenza di un migliaio
di partecipanti, stabilire un ben preciso programma perché il rito
si svolgesse con solennità ed ordine. È stato perciò disposto che
l'accesso al sacrario avesse luogo in corteo, con alla lesta le
autorità egiziane ed italiane, le medaglie d'oro, gli esponenti del
comitato organizzatore ed i portatori di labari e stendardi. È
quindi naturale che si sia cercato di evitare che i partecipanti
entrassero alla spicciolata nel sacrario prima dell'inizio della
cerimonia, che comprendeva anche l'inaugurazione dei nuovi locali
del museo, tenuto ovviamente chiuso fino al momento della sua
apertura ufficiale. Se alcuni inconvenienti possono esservi stati,
quali quelli segnalati dall'interrogante, ciò non sembra debba
ascriversi a difetto dell'organizzazione ma al ritardo della nave
che trasportava dall'Italia il maggior numero di pellegrini ed alla
diversa velocità dei vari torpedoni impiegati per il loro afflusso
ad El Alamein, il che ha sconsigliato, per non aumentare il disagio
dei pellegrini già giunti, di attendere che tutti fossero già sul
posto per dare inizio alla cerimonia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Bemporad
Seduta del 2 maggio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Presidente del Consiglio dei ministri - Per conoscere se, in
relazione all'intervista rilasciata al settimanale "L'Espresso"
dall'onorevole Andreotti ed in particolare circa quanto asserito
sulle indagini compiute dalla Commissione incaricata di accertare i
profitti di regime, intenda pubblicare gli atti della Commissione
nominata nel 1944 e incaricata di accertare i profitti di regime.
(4-00822)
Risposta - In
mancanza di formali relazioni conclusive sugli aspetti della
avocazione di beni -a suo tempo disposta per profitti di regime-
sono stati raccolti gli elementi necessari a configurare, in
materia, una visione globale delle effettive dimensioni del
problema.
In occasione degli accertamenti è emerso -tenuto anche conto dei
dissequestri promossi per restituire, ai legittimi proprietari,
talune minime fortune mobiliari, che avevano costituito oggetto di
indebite appropriazioni- che la somma globale introitata, in base al
gettito dei ruoli fino a tutto il 1971, ammonta a lire
18.652.304.540;
È altresì risultato che, per effetto di confische disposte, sono
pervenute all'erario unità immobiliari per un valore complessivo di
lire 4.853.863.128.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri: Evangelisti
Seduta del 2 maggio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno - Per sapere
se siano a conoscenza dello Stato di disagio in cui si sono venuti a
trovare i cacciatori della Toscana dinanzi ad un calendario
venatorio non uniforme per tutta la Regione, in quanto la provincia
di Siena, la più importante venatoriamente in Toscana, ha adottato
per la caccia controllata, condizioni di assoluto privilegio per i
propri cacciatori, consentendo a questi ultimi di cacciare sul
«proprio terreno» tre giorni la settimana a libera scelta e, con
ciò, mettendoli nella condizione di cacciare altri tre giorni nelle
province toscane.
Per sapere se siano a conoscenza del fatto che vari tentativi per
trovare un accordo ragionevolmente valido, non hanno avuto esito per
il «no» deciso della provincia di Siena, e per l'altrettanto «no»
posto dai comitati della caccia di uniformarsi alle decisioni di
Siena.
Per conoscere i motivi per cui la Regione, contrariamente a quanto
affermato in più occasioni, non ha preso provvedimenti idonei a
legalizzare, su tutta l'area della Regione, decisioni eguali per
tutti i cacciatori, e se ciò si debba al fatto che gli indirizzi
presi dai comitati provinciali della caccia della Toscana sono,
sotto molti aspetti, illegali, come quello riguardante le
limitazioni stabilite per le riserve. (4-01337)
Risposta - Il
Ministro è a conoscenza degli inconvenienti segnalati
dall'interrogante, ma non ha poteri per intervenire per porvi
rimedio, in quanto, come è ben noto, ai termini dell'articolo 1
-lettera 0- del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, le
funzioni amministrative riguardanti l'esercizio della caccia, ivi
compreso il calendario venatorio, nonché la disciplina delle bandite
e delle riserve di caccia, sono state trasferite alle Regioni.
Comunque, inconvenienti del genere saranno superati allorché sarà
operata una legge-quadro sulla caccia che stabilisca i princìpi
fondamentali entro i quali le Regioni potranno emanare norme
legislative in tale materia.
A questo fine, il Ministero già da tempo ha diramato un apposito
disegno di legge, recante, appunto, princìpi fondamentali in materia
di difesa della fauna selvatica, caccia e pesca.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Natali
Seduta del 2 maggio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE e
BIRINDELLI - Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Per
sapere:
1) se sia a conoscenza della gravissima situazione in cui versano
gli operatori agricoli della provincia di Siena che, secondo quanto
già accertato dagli uffici dell'ispettorato provinciale
dell'agricoltura, hanno perduto quasi interamente i loro raccolti a
causa delle avversità atmosferiche;
2) se sia a conoscenza del fatto che i predetti operatori agricoli
si trovano nella assoluta impossibilità di far fronte agli impegni e
alle scadenze cambiarie, delle retribuzioni agli operai ai mutui
degli investimenti;
3) se a tutt'oggi da parte del Governo sia stata realizzata qualche
concreta provvidenza a favore delle categorie danneggiate;
4) se corrisponda a verità il fatto che il Ministro avrebbe negato
l'applicazione degli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n.
364, nata come fondo di solidarietà nazionale;
5) se sia a conoscenza del fatto che la categoria interessata è
entrata in agitazione e se di fronte a questa situazione, ritenga ne
cessano e urgente adottare tutte le misure ordinarie possibili e
quelle straordinarie atte ad aiutare le categorie agricole
nell'attuale momento di gravissima crisi anche per evitare che le
aziende siano costrette a licenziare o a porre numerosi operai in
cassa integrazione. (4-02602)
Risposta - Con
decreto interministeriale del 30 settembre 1972, pubblicato nella
"Gazzetta ufficiale" n. 313 del 2 dicembre 1972, è stato
riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi
nella provincia di Siena nei giorni 11, 18, 19 e 27 luglio 1972, ai
fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie dall'articolo 7
della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie della stessa
provincia, danneggiate dalle grandinate del 17 e 25 luglio 1972,
nell'ambito delle quali possono essere applicate le provvidenze
contributive e contributivo-creditizie, di cui all'articolo 5 della
citala legge n. 364, per la ricostituzione dei capitali di
conduzione non reintegrali per effetto della perdita del prodotto.
Il Ministro: Natali.
Seduta del 12 giugno 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la
riforma della pubblica amministrazione - Per sapere se sia vero che
all'atto dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente la nuova disciplina
delle ex-carriere speciali sono insorti numerosi dubbi
interpretativi, in particolare per quanto attiene all'inquadramento
dei segretari principali non muniti del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, mentre già si manifesterebbero
contrasti con le organizzazioni sindacali del personale interessato
per quanto concerne la valutazione delle anzianità dei segretari
principali, ai fini della promozione a direttore di sezione o
qualifiche equiparate.
L'interrogante desidera, altresì, sapere se si ritenga opportuno
emanare una circolare interpretativa che, chiarendo il significato
delle varie disposizioni del decreto citato, eviti dannose polemiche
e soprattutto la possibilità che la ipotizzata interpretazione
restrittiva, per altro in contrasto con la lettera e con lo spirito
della legge, dia luogo a numerosi ricorsi. (4-02693)
Risposta -
Contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione nessun quesito
è pervenuto; il che fa legittimamente supporre che non sono sorti
dubbi interpretativi in ordine al decreto del Presidente della
Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.
Né si ha notizia di esistenza di contrasti interpretativi tra le
organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate.
Per quanto attiene in particolare all'inquadramento dei segretari
principali e superiori non muniti di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nessun dubbio che essi, a norma del 1°
comma dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 319, sono inquadrati nella qualifica di consigliere od
equiparata alla seconda classe di stipendio.
Qualora pervenissero quesiti sulla interpretazione delle
disposizioni da parte delle amministrazioni, interessate o da
organismi sindacali di categoria, sarà cura di questo ufficio di
emanare una circolare al fine di chiarire i dubbi sorti e le
eventuali errate interpretazioni delle norme in questione.
Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: Cava
Seduta del 12 giugno 1973
NICCOLAI GIUSEPPE e
ALFANO - Al Ministro del tesoro - Per conoscere:
1) premesso che l'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 595,
dispone a far data dal 1° gennaio 1973, l'entrata in vigore della
indennità integrativa speciale mensile per lo adeguamento al costo
della vita dei trattamenti pensionistici di guerra;
2) premesso che la misura della indennità integrativa speciale deve
essere determinata annualmente in base alle variazioni percentuali
dell'indice del Costo della vita rilevata nell'anno 1972 rispetto al
1971 e negli anni successivi rispetto a quelli immediatamente
precedenti secondo le modalità stabilite dalla legge 27 maggio 1959,
n. 234 in quanto applicabili, se la percentuale della indennità
integrativa speciale sia già stata determinata per l'anno 1972 e in
quale ammontare.
Si chiede, inoltre di conoscere se sia stata già posta in pagamento
oppure quando sia possibile prevederne la erogazione. (4-04623)
Risposta - Le
variazioni percentuali del costo della vita, rilevate nell'anno 1972
rispetto al 1971, sono state rese note dall'Istituto centrale di
statistica alla fine dello scorso mese di gennaio 1973.
L'indice di aumento è risultato del 6,60 per cento e, in
conseguenza, con decreto ministeriale 31 gennaio 1973, pubblicato
nella "Gazzetta ufficiale" del 4 aprile 1973, n. 87, è stata
disposta l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale annessa
alla pensione di guerra nei limiti previsti dall'articolo 25 della
legge n. 585 del 1971, rapportata alla suindicata percentuale,
arrotondata al 7 per cento per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.
Allo scopo di assicurare nel più breve tempo possibile la
corresponsione dell'indennità agli aventi diritto, è stato stabilito
di inviare a tutti i pensionati di guerra un apposito modulo, a
mezzo del quale, tra l'altro, gli interessati debbono sottoscrivere
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per
fruire dell'indennità stessa.
Con tale sistema sono stati evitati agli interessati l'obbligo di
presentare domanda ed agli uffici l'onere di effettuare complessi e
laboriosi accertamenti istruttori.
Inoltre, dopo averne accertata la validità, le dichiarazioni
suddette, con procedura straordinaria, saranno tutte inviate al
centro contabilità spese fisse presso la direzione provinciale del
tesoro di Roma, il quale, con procedimento automatizzato, provvederà
a liquidare quanto dovuto a ciascun pensionato.
Istruzioni in proposito sono già state impartite ai dipendenti
uffici con circolare del 6 aprile 1973, n. 274/45521 alla quale sono
state allegate apposite tabelle da cui risultano gli importi della
indennità spettanti, alle varie categorie di beneficiari.
Il Ministro: Malagodi
Seduta del 12 giugno 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Ministro dell'interno - Per sapere se i manifesti di solidarietà
per il Vietnam, per i metalmeccanici, per alcuni magistrati, per il
riconoscimento della Repubblica democratica tedesca, affissi dalle
amministrazioni comunali, sono esenti, o no, dai diritti sulle
pubbliche affissioni, a norma del primo comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
(4-04787)
Risposta - Per
l'articolo 34, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 639, sono esenti dai diritti sulle pubbliche
affissioni i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività
istituzionale del comune, esposti nell'ambito del proprio
territorio.
Stante la tassatività della cennata disposizione, è da escludersi
che ai manifesti di che trattasi possa rendersi applicabile il
beneficio fiscale esonerativo contemplato dalla su citata norma, non
essendo possibile considerare attinente alle attività istituzionali
dell'ente il tipo e la funzione delle affissioni in argomento.
Dette affissioni, per altro, godono del beneficio del 50 per cento
del tributo relativo, rientrando nella previsione legislativa recata
dall'articolo 33 del sopra menzionato decreto del Presidente della
Repubblica n. 639.
Il Ministro: Valsecchi
Seduta del 12 giugno 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Ministro di grazia e giustizia - Per conoscere quali motivazioni
adduca un magistrato della pretura di Pontedera (Pisa) nella sua
richiesta di aspettativa, aspettativa di cui gode in un tranquillo e
defilato albergo a Lido Camaiore.
Se sia esatto che tale magistrato si è sempre distinto, con una
generosità senza pari, nella sacrosanta lotta contro tutti i
pregiudizi borghesi; nel chiedere la liberazione dei popoli soggetti
a regime capitalistico, e dai popoli anche quella che imprigiona,
così impietosamente, le famiglie italiane; e come la sublimazione di
questa teoria lo abbia sempre portato ad affermare i diritti
dell'amore avanti a tutto, in quanto anche la moglie e i figli sono
pregiudizi che, ormai, la guerra del Vietnam ha spezzato.
Per sapere se sia esatto che detto magistrato, sulla base di questa,
più che professata, testimonianza fede, per cui ha preso, il volo
con la consorte del pretore dirigente, lasciando per strada moglie e
figli, scriverà un trattato tendente a dimostrare che, partendo
proprio dalla «liberazione» del Vietnam, si può, con facilità,
arrivare alle donne (degli altri) e alla loro totale liberazione, un
concetto questo sul quale il femminismo, secondo tale magistrato,
stenta a compenetrarsi. (4-05281)
Risposta - Alla data
odierna non risulta pervenuta, né a questo Ministero né al Consiglio
superiore della magistratura, una istanza per la concessione
dell'aspettativa da parte del dottor Vincenzo Pupa pretore in
sottordine nella pretura di Pontedera.
Circa il comportamento di detto magistrato nella vita privata,
censurato nella interrogazione, si informa che il presidente della
Corte di appello di Firenze ha riferito che presso la detta pretura
era venuta a determinarsi una grave situazione a causa della
relazione intima contratta dal dottor Pupa con la moglie di altro
magistrato. Ha aggiunto il presidente della Corte che «l'episodio,
venuto a conoscenza dell'opinione pubblica, ha suscitato sfavorevoli
commenti che hanno gravemente leso la considerazione ed il rispetto
nei confronti dei due magistrati, impedendo loro di esercitare
giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine
giudiziario».
In considerazione di quanto sopra il procuratore generale presso la
Corte di cassazione ha iniziato l'azione disciplinare nei confronti
del dottor Pupa, informando al riguardo questo Ministero.
Con nota in data odierna il Ministro di grazia e giustizia ha
proposto al Consiglio superiore della magistratura un provvedimento
di trasferimento.
Il Ministro: Gonella
Seduta del 30 luglio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia - Per sapere se sia
esatto che, in relazione all'inchiesta sul caso Feltrinelli-brigate
rosse, si è avuto un incontro a Pisa fra il sostituto procuratore
dottor Sossi e il giudice istruttore del tribunale di Pisa, dottor
Mazzocchi;
se sia esatto che tutta la vicenda legata alle brigate rosse si
sposterà, per competenza, a Pisa in quanto legata al caso Corbara e,
in particolare, a due omicidi, quello del giovane universitario
Persoglio e dell'oste Serragli;
se sia esatto che quando, presso l'ufficio del geometra Alessandro
Corbara, sito nell'amministrazione provinciale di Pisa, fu ritrovato
dell'esplosivo «capace di far saltare l'intero palazzo
dell'amministrazione provinciale» (così come scrissero i giornali),
il Corbara, prima che si procedesse ad aprire i cassetti della sua
scrivania e dell'armadio, volle la presenza del di lui zio Favilla
Girano, in quanto costui risultava consegnatario delle chiavi;
per sapere se sia esatto che nei cassetti, aperti con le chiavi in
consegna al Favilla Cirano, sono stati rinvenuti, insieme con
l'esplosivo, diversi appunti riguardanti caserme, esplosivi,
dislocazione di forze di polizia, carabinieri, esercito, eliporti,
campi di aviazione, preparazione di radio trasmittenti e riceventi,
schedari;
per sapere se sia esatto che il Cirano Favilla risulti
amministratore unico della società a responsabilità limitata "La
Pisana", via Fratti, 21 Pisa, con finalità di «acquisto,
costruzione, miglioramento e gestione di immobili urbani nonché la
loro conduzione e amministrazione»;
se sia esatto che tale società "La Pisana" risulta costituita il 5
febbraio 1964, con durata al 31 dicembre 1999;
per sapere se sia esatto che in via Fratti n. 21, sede della società
"La Pisana", sorge oggi la nuova sede del PCI. (4-01693)
Risposta - La procura
generale di Firenze, sentita l'autorità giudiziaria di Pisa che
conduce l'istruzione formale nel procedimento penale contro il
geometra Alessandro Corbara, cui la interrogazione particolarmente
si riferisce, ha fatto anzitutto presente che può essere data
risposta solo a quelle domande poste nella interrogazione medesima
che non comportano violazione del segreto istruttorio.
Si è pertanto in grado di comunicare quanto appresso. Il giudice
istruttore del tribunale di Pisa dottor Pier Luigi Mazzocchi ha
effettivamente ricevuto nella scorsa estate, la visita del sostituto
procuratore della Repubblica dottor Sossi per motivi attinenti al
suo ufficio.
Lo stesso giudice istruttore non è in grado di dare risposta al
quesito, posto nella interrogazione, sulla possibilità che il
procedimento penale concernente le brigate rosse trattato in un
ufficio giudiziario di altro distretto sia inviato per competenza a
Pisa, in quanto collegato con il predetto procedimento nei confronti
del geometra Corbara, poiché non sono prevedibili le intenzioni al
riguardo dei giudici che si occupano attualmente della vicenda delle
brigate rosse, i quali soli sarebbero competenti ad ordinare la
trasmissione degli atti relativi alla procura di Pisa previa
declaratoria di incompetenza.
Circa la società cui sarebbe interessato il Cirano Favilla nominato
nella interrogazione, sulla base delle indagini svolte dall'autorità
di pubblica sicurezza è risultato che il Favilla residente a Pisa,
via San Lorenzo 50, è amministratore unico della società a
responsabilità limitata "La Pisana", con sede in Pisa, via Fratti n.
21, che ha per scopo l'acquisto, costruzione, miglioramento e
gestione di immobili urbani, nonché conduzione e amministrazione
degli stessi.
Tale società è stata costituita il 5 febbraio 1964, con durata fino
al 31 dicembre 1999; ha un capitale sociale di lire 900 milioni;
venne iscritta il 29 febbraio 1964 nel registro delle ditte della
camera di commercio di Pisa; ha sede in Pisa, nella via Fratti n.
21, nello stesso stabile dove si trova la Federazione provinciale
del PCI.
Il Ministro di grazia e giustizia: Gonella
Seduta del 30 luglio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia - Per sapere di
quali elementi le autorità competenti sono in possesso, in relazione
all'assassinio del commissario Calabresi, dei tre carabinieri del
goriziano, all'attentato terroristico di Trieste, alla distruzione
delle sedi del settimanale "Candido" e della Federazione del PSI di
Milano, per comprovare che simili atti criminosi siano stati
eseguiti «su commissione», da elementi dell'associazione "Settembre
nero", che, in tal modo, ripagherebbero organizzazioni della
sinistra italiana;
per conoscere i nomi dei parlamentari italiani che, nel 1970,
parteciparono a Palermo, insieme con i rappresentanti
dell'organizzazione terroristica araba Al Fatah, al convegno
«Mediterraneo 70»;
per sapere se sia esatto che a tale convegno erano presenti
esponenti di primo piano della sinistra democristiana. (4-01694)
Risposta - In base
alle notizie pervenute dalle competenti procure generali presso le
corti d'appello di Milano e di Trieste, che nell'istruzione dei
procedimenti penali relativi ai reati segnalati nella interrogazione
in corso nei rispettivi distretti, non è sinora risultata
l'esistenza di un mandato criminoso da parte della organizzazione
terroristica palestinese denominata "Settembre nero".
Nulla risulta, poi, a questo Ministero ed all'autorità giudiziaria
in merito alla partecipazione di parlamentari italiani al convegno
"Mediterraneo 70" svoltosi a Palermo con l'intervento di
rappresentanti dell'organizzazione terroristica araba Al Fatah.
Il Ministro: Gonella
Seduta del 30 luglio 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Ministro di grazia e giustizia - Per sapere se sussistano
rapporti -e quali- fra il giudice d'Ambrosio e la relazione de
"l'Espresso" o i suoi collaboratori. (4-01696)
Risposta - Il
presidente della corte d'appello di Milano, interessato al riguardo,
ha escluso decisamente che il giudice istruttore dottor Gerardo
D'Ambrosio intrattenga rapporti con la redazione de "l'Espresso" o
con i suoi collaboratori. Ha aggiunto il presidente della corte che
il predetto magistrato al quale, come è noto, sono state negli
ultimi tempi affidate istruttorie relative a fatti di larga
risonanza nell'opinione pubblica, si trova sovente ad essere
letteralmente «assediato» da giornalisti in cerca di notizie, alla
cui curiosità non indulge molto.
Il Ministro: Gonella
Seduta del 25 settembre 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Ministro dei trasporti e dell' aviazione civile - Per conoscere i
motivi per cui le ferrovie dello Stato, a diversità della
motorizzazione civile, erogano, agli ex dipendenti delle basi NATO,
salari che non tengono conto della qualifica stabilita dalla
Presidenza del Consiglio. (4-03621)
Risposta - A norma
della legge 9 marzo 1971, n. 98, con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, numerosi ex dipendenti di organismi operanti
sul territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica sono
stati destinali all'Azienda ferroviaria per l'assunzione in impiego.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge, gli interessali debbono
considerarsi assunti in qualità di personale non di ruolo nelle
qualifiche di capo operaio, operaio specializzato ed operaio
qualificato.
Poiché la legge n. 98 del 1971 e i decreti presidenziali non
specificano il trattamento economico da corrispondere, sono state
impartite disposizioni affinché tutti gli interessati possano
beneficiare, dalla data della effettiva assunzione, del trattamento
economico correlato alla qualità di operaio qualificato (parametro
129), con riserva di eventuali regolarizzazioni.
Contemporaneamente è stato interessato il Ministero del tesoro al
fine di conoscere la possibilità di applicazione nel caso di specie
del trattamento economico previsto per il personale di ruolo
(parametro iniziale 129 per l'operaio qualificato; parametro
iniziale 165 per l'operaio specializzato; secondo parametro -190-
dell'operaio specializzato per il capo operaio), e della
progressione paramedica nell'ambito della rispettiva qualifica di
assunzione.
In merito è stata posta in rilievo la circostanza che il riferimento
esplicito fatto dall'articolo 1 della legge n. 98 del 1971 alla
legge 5 marzo 1971, n. 90, che, come è noto, disciplina, il
personale operaio dello Stato, esclude ogni possibilità di
sistemazione nell'ambito dell'azienda ferroviaria per i destinatari
della predetta legge n. 98.
Pertanto, a seguito di una riunione tenutasi tra funzionari di
questo dicastero e del Ministero del tesoro unitamente ai
rappresentanti sindacali, si è convenuto che una soluzione possibile
fosse quella di restituire alla presidenza stessa gli ex dipendenti
SETAF perché provveda ad assegnarli ad altri dicasteri, ove possano
trovare una utilizzazione consentita dalla legge n. 98 del 197Ì.
Per altro, le stesse organizzazioni sindacali hanno nel frattempo
provveduto ad interpellare per le vie brevi gli interessati per
conoscere in merito il loro parere.
Da tale indagine sarebbe emerso che mentre una parte è disponibile
al trasferimento, gli altri (circa 120) intendono rimanere
definitivamente alle dipendenze dell'azienda ferroviaria.
Per tali motivi si è reso necessario, prima di prospettare la
questione nel senso sopra indicato alla Presidenza del Consiglio,
effettuare un'indagine ufficiale, nel corso della quale ciascun
interessato possa far conoscere la propria decisione in merito al
trasferimento.
Tale dichiarazione, rilasciata nel pieno rispetto delle volontà
individuale, permetterà a coloro che avranno liberamente accettato
il trasferimento di essere immediatamente posti a disposizione della
Presidenza del Consiglio, con l'intesa che il passaggio da questo ad
altro dicastero avverrà senza alcuna soluzione di continuità.
Coloro invece che si dichiareranno indisponibili al passaggio in
questione, potranno essere successivamente inquadrati nei ruoli
organici dell'azienda ricorrendo ad un provvedimento normativo
specifico.
Il Ministro: Preti
Seduta del 25 settembre 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Ministro della difesa - Per conoscere i motivi per i quali il
personale del battaglione sabotatori paracadutisti di Livorno,
personale la cui formazione è costata anni di sacrifici e ingenti
spese, viene ora sottoposto ad esame con l'intento di far decadere
parte di tale personale della specializzazione di guastatore
paracadutista, trasferendolo a reparti di fanteria.
Per sapere da chi è composta questa commissione di esame e se sia
esatto che all'esame viene sottoposto tutto il battaglione.
(4-05546)
Risposta - Il
personale del battaglione sabotatori paracadutisti è soggetto
all'esame di accertamento delle qualità fisiche e professionali
normalmente al verificarsi delle seguenti circostanze: accertato e
prolungato decadimento del rendimento (per età, malattia, usura
fisica, ecc.); all'atto del rientro al reparto dopo lunghe assenze
(malattie, ricoveri ospedalieri, servizio presso altri comandi,
ecc.).
Ciò in relazione alle necessità di evitare che sabotatori diventati
non idonei siano sottoposti a rischi e sforzi non più sostenibili.
La commissione è presieduta dal comandante del battaglione e ne
fanno parte altri due ufficiali dello stesso battaglione.
Il Ministro: Tanassi
Seduta del 25 settembre 1973
NICCOLAI GIUSEPPE -
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni - Per conoscere i
motivi per i quali lunedì 28 maggio 1973, sia l'ufficio postale di
Pomarance (Pisa), sia quello di Volterra (Pisa), si sono rifiutati
di inoltrare un telegramma di solidarietà inviato all'onorevole
Giorgio Almirante da parte della cittadina Pontanelli Germana.
Quali provvedimenti intenda prendere in ordine a questo grave atto
che viola la legge e la Costituzione della Repubblica italiana.
(4-05795)
Risposta - In base
alla normativa posta nell'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della.
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel caso in cui nel testo di un
telegramma presentalo per l'accettazione ad un ufficio postale si
riscontrino frasi, parole, disegni irriguardosi, scurrili o
denigratori a chiunque riferiti, l'ufficio è tenuto ad invitare il
mittente a sottoscrivere il modello di telegramma esibito, previo
accertamento dell'identità personale del mittente si esso.
Qualora riceva un rifiuto a tale invito, l'ufficio deve inviare
immediatamente il telegramma al pretore perché si pronunci sulla sua
inoltrabilità.
Senza pregiudizio della eventuale azione penale, il pretore decide
se il telegramma deve aver corso, con decreto motivato, che va
notificato nello stesso giorno della sua emanazione.
È proprio per accertare se, nel caso dell'episodio segnalato
dall'interrogante è stata o meno osservata la rigorosa procedura
stabilita dalle disposizioni del citato articolo 11 che è stata
disposta un'apposita indagine ispettiva, tuttora in corso di
svolgimento.
Sulla base delle risultanze che se ne ricaveranno saranno
eventualmente adottati i provvedimenti del caso.
Il Ministro: Togni